Regole aggiornate al 4 febbraio sulla gestione dei casi di positività

Avatar utente

Personale scolastico

Dirigente Scolastico

Il decreto – legge 4 febbraio 2022, n. 5 ha aggiornato la disciplina per la gestione dei contatti di caso confermato di infezione da Covid – 19 in ambito scolastico.  Tutte le misure già disposte ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova normativa.

Pertanto :

  1. per coloro che sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni confermate dal decreto – legge del 04/02/2022 n. 5 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
  2. per coloro che sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate dal decreto – legge del 04/02/2022, n. 5 (es. due casi della primaria, o un caso infanzia), possono interrompere la quarantena e rientrare a scuola senza effettuare il tampone e con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo tranne che per i bambini di età < 6 anni;
  3. per coloro che sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing (T0 e T5) è da intendersi sospesa.

MI_Gestione Emergenza Covid-19 – Vademecum_v11

Circolare gestione contatti stretti del 04_02_2022

sintesi-art6-DL5-del-04-02

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 art. 6