Circolare n° 14/2019-20 disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio per l’a.s. 2019/20

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Personale scolastico

Circolare n° 14
Oggetto: disponibilità ad effettuare ore eccedenti l’orario di servizio obbligatorio per l’a.s. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art.22, c. 4 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, che recita “Nel rispetto dell’orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario d’obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali”;
VISTO l’art.1, c. 4 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131, che recita “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione”;
VISTA la nota MIUR del 28 agosto 2019, prot. n. 38905 che aggiunge che le ore in questione vengano assegnate “prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato”;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2016, prot. n. 32509;
INVITA

i docenti interessati a dichiarare la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive oltre l’orario di servizio obbligatorio per l’anno scolastico 2019/2020, in misura pari o inferiore a 6 settimanali e comunque fino ad un massimo di 24.
In ottemperanza alla nota del MEF citata in premessa, i contratti stipulati per l’attribuzione di ore che superano l’orario obbligatorio di insegnamento, ad eccezione di quelli correlati a cattedre istituzionalmente costituite con un orario eccedente le diciotto ore, devono avere decorrenza dall’inizio effettivo delle attività didattiche o dal compimento dell’effettiva prestazione, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e non al termine dell’anno scolastico (31 agosto).