Circolare n° 20/2019-20 direttiva su incompatibilità e autorizzazione ad esercizio libera professione

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Personale scolastico

Circolare n° 20
Oggetto: Direttiva su incompatibilità e autorizzazione ad esercizio libera professione.

Si rammenta a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del dirigente scolastico (art. 53 c. 7 del Dlgs n. 165/2001).
Ai sensi dell’art. 508 del Dlgs n. 297 del 16/04/1994 e dell’art. 60 del DPR n. 3 del 10/01/1957, il personale della scuola non può:

  • esercitare attività commerciale, industriale o professionale;
  • accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
  • accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 53 c. 6 del Dlgs n. 165/2001 e art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).
A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia incompatibile con le attività di istituto.
Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.
Coloro che intendono svolgere attività compatibili sono invitati:

  • a prendere visione dell’art. 508 del Dlgs del 16/04/1994, n. 297; dell’art. 53 del Dlgs n. 165/2001; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 60 del DPR del 10/01/1957, n. 3; art. 1 commi da 56 a 61 della Legge 23/12/1996, n. 662; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell’attività svolta;
  • a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili entro le ore 12:00 di giovedì 26 settembre 2019 o comunque prima della stipula di contratti o l’assunzione formale di impegni per lo svolgimento di attività per le quali si richiede l’autorizzazione.

Si ricorda infine che l’autorizzazione deve essere richiesta:

  • anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
  • prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
  • nuovamente qualora l’attività sia stata autorizzata nell’anno scolastico precedente.